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D.L. 30/09/2003 n. 2695. La richiesta di ruling è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Articolo 9 - Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA 1. All’articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "per una durata pari" sono inserite le seguenti: "a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore,". Articolo 10 - Attestazione dei crediti tributari 1. Su richiesta dei creditori d’imposta intestatari del conto fiscale, l’Agenzia delle entrate è autorizzata ad attestare la certezza e la liquidità del credito, nonchè la data indicativa di erogazione del rimborso. L’attestazione, che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, può avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567. Articolo 11 - Premio di quotazione in borsa 1. Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota dell’imposta sul reddito è ridotta al 20 per cento per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata disposta l’ammissione alla quotazione e per i due periodi d’imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione Europea e che le società effettuino, al fine di ottenere l’ammissione alla quotazione, un’offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di inizio dell’offerta, al netto dell’utile di esercizio. 2. Il reddito complessivo netto dichiarato è assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro. 3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d’imposta chiusi prima della revoca. 4. Per i periodi d’imposta in cui è applicabile l’agevolazione di cui al comma 1, alle società ivi indicate non si applica l’agevolazione di cui all’articolo 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali società possono optare per l’applicazione di quest’ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1. Articolo 12 - Riduzione dell’aliquota dell’imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione 1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, le parole: "nonché le ritenute del 12,50 per cento previste" sono sostituite dalle seguenti: "nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste". 2. Nel comma 2 dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, e nel comma 2 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell’investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell’anno solare, ai due terzi del valore dell’attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell’attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell’eventuale risparmio d’imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l’osservanza del requisito minimo d’investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s’intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l’ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonchè i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta". 3. Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell’investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell’anno solare, ai due terzi del valore dell’attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell’attivo è rilevato dai prospetti del fondo al netto dell’eventuale risparmio d’imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l’osservanza del requisito minimo d’investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s’intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l’ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonchè i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.". 4. Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, nel comma 4 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Il credito d’imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d’imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’imposta corrispondente al credito d’imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell’importo del credito medesimo, nell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma.". 5. Nel comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonchè dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d’investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l’aliquota del 5 per cento.".
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